LEGGE REGIONALE N. 12 DEL
10-04-2001
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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CAPO I
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(Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale 1/1998)
1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 1/1998, e’ inserito il
seguente:
<<Art. 12 bis
(Incentivi per l’inserimento lavorativo dei disabili)
1. L’Agenzia concede gli incentivi per l’inserimento lavorativo dei
disabili previsti dall’articolo 14, comma 4, della legge 68/1999, in
conformita’ al Programma e al relativo regolamento di attuazione.
2. Gli incentivi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono
finalizzati a facilitare l’inserimento lavorativo dei disabili per
mezzo della riduzione del divario di produttivita’ del lavoratore
disabile rispetto alla produttivita’ media del lavoratore normodotato.
3. In particolare l’Agenzia puo’ concedere ai datori di lavoro di
cui all’articolo 7:
a) contributi nella percentuale del 50 per cento ed entro il limite
massimo di lire venti milioni a fronte di spese per la realizzazione e
l’adeguamento di ciascun posto di lavoro per soggetti disabili assunti
a tempo indeterminato ai sensi della vigente legislazione sul
collocamento obbligatorio;
b) contributi nella percentuale del 50 per cento ed entro il limite
massimo di cinquanta milioni a fronte di spese per la rimozione delle
barriere architettoniche che limitano l’integrazione lavorativa dei
disabili e di spese per l’applicazione di segnaletiche tattili e
acustiche atte a favorire la mobilita’ autonoma dei minorati visivi;
c) contributi nella percentuale del 50 per cento ed entro il limite
massimo di cento milioni a fronte di spese per progetti pilota che
prevedano l’inserimento lavorativo di disabili nelle varie fasi del
processo di produzione di beni o di prestazione di servizi ovvero
l’inserimento in impresa i cui dipendenti siano costituiti in
prevalenza da disabili.
4. Le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 13 della
legge 68/1999 sono erogate dall’Agenzia nei limiti previsti
dall'articolo medesimo, secondo criteri e modalita’ stabiliti con
proprio regolamento.
5. Le funzioni relative all’amministrazione del Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14 della legge 68/1999
sono esercitate dall’Agenzia in conformita’ al proprio ordinamento.
6. Per le finalita’ di cui al comma 5 l’Agenzia provvede, in
conformita’ al proprio ordinamento contabile, all’istituzione nel
proprio bilancio di apposite poste vincolate di entrata e di spesa,
alle quali rispettivamente fare affluire gli introiti ed imputare le
spese relative agli interventi per l’inserimento lavorativo dei
disabili definiti dal Programma e dal relativo regolamento di
attuazione.
7. Con regolamento dell’Agenzia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione, sono determinate le modalita’ di versamento al bilancio
dell’Agenzia delle somme relative ai contributi esonerativi di cui
all’articolo 5 della legge 68/1999 e degli introiti derivanti
dall’applicazione dell’articolo 15 della legge 68/1999, anche a
seguito di recupero coattivo delle somme dovute.>>.
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ARTICOLO 8
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(Consulta regionale delle associazioni dei disabili)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la <<Consulta
regionale delle associazioni dei disabili>> quale organismo di
consultazione e promozione per le politiche di integrazione delle
persone disabili nella societa’.
2. La Consulta formula pareri nell’ambito della competenza regionale
in materia di servizi socio-sanitari integrati, con particolare
riferimento a:
a) redazione di progetti per la promozione e la tutela dei diritti
della persona disabile;
b) realizzazione di attivita’ socio-sanitarie e riabilitative
erogate dal Servizio sanitario regionale, in forma diretta o
accreditata;
c) promozione dell'inserimento lavorativo;
d) attivita’ assistenziali svolte a domicilio e a supporto delle
famiglie con disabili gravi;
e) abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e della
comunicazione;
f) realizzazione di attivita’ sportive e ricreative.
3. La Consulta viene sentita, con riguardo alle azioni di cui al
comma 2, nei processi di verifica della qualita’ dei servizi e
dell’adeguatezza delle prestazioni sanitarie.
4. La Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali
pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo
svolgimento delle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 e provvede al
rimborso delle spese di viaggio sostenute dai suoi componenti, fino ad
un massimo di 10 unita’, per le riunioni della Consulta connesse
all’esercizio delle predette attribuzioni, secondo le vigenti
disposizioni regionali.
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