LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 10-04-2001
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 15
del 11 aprile 2001
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

CAPO I
Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili

ARTICOLO 2

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 23 del 2001 Articolo 6

 

(Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale 1/1998)
1.                 Dopo l’articolo 12 della legge regionale 1/1998, e’ inserito il 
seguente:
<<Art. 12 bis
(Incentivi per l’inserimento lavorativo dei disabili)
1.                 L’Agenzia concede gli incentivi per l’inserimento lavorativo dei 
disabili previsti dall’articolo 14, comma 4, della legge 68/1999, in 
conformita’ al Programma e al relativo regolamento di attuazione.
2.                 Gli incentivi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono 
finalizzati a facilitare l’inserimento lavorativo dei disabili per 
mezzo della riduzione del divario di produttivita’ del lavoratore 
disabile rispetto alla produttivita’ media del lavoratore normodotato.
3.                 In particolare l’Agenzia puo’ concedere ai datori di lavoro di 
cui all’articolo 7:
a)                 contributi nella percentuale del 50 per cento ed entro il limite 
massimo di lire venti milioni a fronte di spese per la realizzazione e 
l’adeguamento di ciascun posto di lavoro per soggetti disabili assunti 
a tempo indeterminato ai sensi della vigente legislazione sul 
collocamento obbligatorio;
b)                 contributi nella percentuale del 50 per cento ed entro il limite 
massimo di cinquanta milioni a fronte di spese per la rimozione delle 
barriere architettoniche che limitano l’integrazione lavorativa dei 
disabili e di spese per l’applicazione di segnaletiche tattili e 
acustiche atte a favorire la mobilita’ autonoma dei minorati visivi;
c)                 contributi nella percentuale del 50 per cento ed entro il limite 
massimo di cento milioni a fronte di spese per progetti pilota che 
prevedano l’inserimento lavorativo di disabili nelle varie fasi del 
processo di produzione di beni o di prestazione di servizi ovvero 
l’inserimento in impresa i cui dipendenti siano costituiti in 
prevalenza da disabili.
4.                 Le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 13 della 
legge 68/1999 sono erogate dall’Agenzia nei limiti previsti 
dall'articolo medesimo, secondo criteri e modalita’ stabiliti con 
proprio regolamento.
5.                 Le funzioni relative all’amministrazione del Fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14 della legge 68/1999 
sono esercitate dall’Agenzia in conformita’ al proprio ordinamento.
6.                 Per le finalita’ di cui al comma 5 l’Agenzia provvede, in 
conformita’ al proprio ordinamento contabile, all’istituzione nel 
proprio bilancio di apposite poste vincolate di entrata e di spesa, 
alle quali rispettivamente fare affluire gli introiti ed imputare le 
spese relative agli interventi per l’inserimento lavorativo dei 
disabili definiti dal Programma e dal relativo regolamento di 
attuazione.
7.                 Con regolamento dell’Agenzia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione, sono determinate le modalita’ di versamento al bilancio 
dell’Agenzia delle somme relative ai contributi esonerativi di cui 
all’articolo 5 della legge 68/1999 e degli introiti derivanti 
dall’applicazione dell’articolo 15 della legge 68/1999, anche a 
seguito di recupero coattivo delle somme dovute.>>.

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

AGGIUNTA:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 1 del 1998 Articolo 12

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 68 del 1999 Articolo 14

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 1 del 1998 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 68 del 1999 Articolo 13

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 68 del 1999 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 68 del 1999 Articolo 15

 

 

ARTICOLO 8

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 3 del 2002 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 3 del 2002 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 13 del 2002 Articolo 11

 

(Consulta regionale delle associazioni dei disabili)
1.                 La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la <<Consulta 
regionale delle associazioni dei disabili>> quale organismo di 
consultazione e promozione per le politiche di integrazione delle 
persone disabili nella societa’.
2.                 La Consulta formula pareri nell’ambito della competenza regionale 
in materia di servizi socio-sanitari integrati, con particolare 
riferimento a:
a)                 redazione di progetti per la promozione e la tutela dei diritti 
della persona disabile;
b)                 realizzazione di attivita’ socio-sanitarie e riabilitative 
erogate dal Servizio sanitario regionale, in forma diretta o 
accreditata;
c)                 promozione dell'inserimento lavorativo;
d)                 attivita’ assistenziali svolte a domicilio e a supporto delle 
famiglie con disabili gravi;
e)                 abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e della 
comunicazione;
f)                  realizzazione di attivita’ sportive e ricreative.
3.                 La Consulta viene sentita, con riguardo alle azioni di cui al 
comma 2, nei processi di verifica della qualita’ dei servizi e 
dell’adeguatezza delle prestazioni sanitarie.
4.                 La Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali 
pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo 
svolgimento delle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 e provvede al 
rimborso delle spese di viaggio sostenute dai suoi componenti, fino ad 
un massimo di 10 unita’, per le riunioni della Consulta connesse 
all’esercizio delle predette attribuzioni, secondo le vigenti 
disposizioni regionali.

indice  Friuli - Venezia Giulia